Facendo seguito alle precedenti circolari del 5 e 10 marzo, tenuto conto dei provvedimenti governativi intercorsi in questo periodo, al fine di collaborare al contenimento del rischio di contagio del COVID-19, con la presente si conferma: fino a domenica 3 maggio 2020 la sospensione di TUTTE le attività federali, ad ogni livello, su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i campionati sospesi delle discipline di hockey pista e hockey inline si informa che saranno assunte decisioni in proposito, sentiti i settori tecnici, in occasione del Consiglio Federale che sarà programmato per la metà di aprile.
Cogliamo inoltre l’occasione per ricordarvi quanto è stato previsto a sostegno del mondo sportivo nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”). In particola gli articoli 27 e 96 recitano;
Art 27(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) 1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126. Art.96 (Indennità collaboratori sportivi)
1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020. 3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. 4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
In proposito tenete presente che l’erogazione del contributo sarà effettuata da Sport e Salute S.p.A. a seguito di presentazione di specifica domanda. Le modalità di presentazione delle domande non sono ancora definite e debbono essere individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dal 18 marzo 2020 (2 aprile), data di pubblicazione del decreto “Cura Italia”. E’ evidente che la disponibilità, almeno quella prevista al momento, potrebbe non essere sufficiente alla copertura di tutte le domande, salvo eventuali ulteriori integrazioni di fondi previste con successive norme di legge. Consigliamo pertanto le nostre società sportive e i loro tesserati possibili interessati alla norma, di monitorare costantemente il sito di Sport e salute: www.sportesalute.eu dove, appena emanato il decreto, sarà data pubblicazione delle modalità di presentazione delle domande. In attesa del decreto Sport e Salute ha attivato un indirizzo email dedicato: curaitalia@sportesalute.eu . Tenete presente che non esistono altre modalità di presentazione della domanda.
Il citato decreto “curaitalia” contiene inoltre altre importanti provvedimenti di interesse del mondo sportivo. Trovate sul nostro sito nella pagina dedicata alle comunicazioni relative a questo stato di emergenza, una sintesi dei provvedimenti:
http://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid19.html
Nel raccomandare a tutti di attenersi scrupolosamente alle norme in vigore e in particolare al “restare a casa”, segnaliamo che sulla nostra pagina facebook stiamo pubblicando, in questi giorni, un supporto tecnico agli allenamenti casalinghi curato direttamente dai nostri Commissari Tecnici e Allenatori delle Nazionali con la collaborazione dei campioni delle nostre discipline. https://www.facebook.com/fisritalia/
La FISR segue con la massima attenzione l’evoluzione degli eventi e terrà in costante aggiornamento i propri tesserati, comunicando tempestivamente ogni novità inerente alle attività federali e l’emergenza Covid-19. Vi ricordiamo che la sede istituzionale di Viale Tiziano 74 è chiusa ma il personale federale è parzialmente impegnato in smart working e pertanto è raggiungibile telefonicamente, essendo attivo il trasferimento di chiamata o, più facilmente, tramite gli indirizzi mail.
Cordiali saluti.
Angelo Iezzi